I nuovi criteri di nomina dei rappresentanti negli enti partecipati

L’intuitu personae del(la) sindac(*) adesso è la norma: i criteri di nomina dei rappresentanti del Comune negli enti partecipati.

Il 27 Giugno 2024, l’Amministrazione comunale di Bergamo aveva approvato un documento che stabiliva gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Ricordiamo che i rappresentanti del Comune siedono in importanti enti e istituzioni (per citarne solo alcuni: il Politecnico delle Arti, l’Osservatorio Partecipato per la Sicurezza Urbana, i Revisori dei conti, la GAMeC, la Fondazione Teatro Donizetti, la Fondazione Carrara, Promoberg, Bergamo Centro Associazione del Distretto Urbano del Commercio, il Parco dei Colli, la Biblioteca Angelo Mai, Bergamo Scienza, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, la Commissione per il commercio su aree pubbliche, il Consorzio di Bonifica).

Un atto importante, pensato per garantire trasparenza, competenza e pluralismo nella rappresentanza.

Ma per qualche inspiegabile motivo, a meno di un anno di distanza, il 12 Giugno 2025, è stata approvata una nuova versione dello stesso documento, che però introduce modifiche significative — e preoccupanti — per la qualità democratica delle nomine.

👉 Articolo 1: si stabilisce, con nuovo paragrafo aggiunto, che “tali designazioni trovano comunque il loro fondamento sul carattere fiduciario del rapporto tra il sindaco ed il nominato o il designato

In altre parole, il criterio centrale non è più la competenza, ma la fiducia personale di cui il soggetto gode presso il Sindaco.

👉 Articolo 2.5: si attribuisce al Sindaco piena discrezionalità nel valutare la qualità delle candidature pervenute.

Una scelta che apre la porta a esclusioni arbitrarie, e che non era prevista nel documento approvato un anno fa, consentendo persino di valutare, sempre “intuitum personae” candidature pervenute dopo la chiusura dei termini del bando.

Ci si chiede: perché mai questo cambiamento?

👉Inoltre, in caso non vi siano candidature idonee, sarà sempre e solo il giudizio del Sindaco a determinare la nomina, anche in deroga ai criteri che prevedono cause di incompatibilità.

Non avranno forse in mente un nome che rientra proprio in questa casistica?

👉 Articolo 8, punto 3: si parla di “ricambio generazionale” nel rispetto dei requisiti fissati all’articolo 1 — che, ricordiamo, ruota attorno alla fiducia del Sindaco.

Questo fa temere che le candidature siano già, di fatto, decise a prescindere dai percorsi formali di selezione.

Tutto questo mina profondamente il principio secondo cui il Comune — e chi lo rappresenta — dovrebbe garantire imparzialità, trasparenza e rappresentatività per tutti e tutte i cittadini e le cittadine.

Ma ciò che colpisce ancora di più è il silenzio di chi rappresenta i dissenzienti.

A parte un singolo voto contrario, nessuna voce dell’opposizione ha espresso una posizione netta: molti hanno votato a favore e al massimo si sono registrate delle astensioni. In un momento in cui si stanno ridefinendo le regole del gioco democratico, il ruolo dell’opposizione dovrebbe essere chiaro e coraggioso.
Ci sembra lecito chiedersi: che ruolo ha davvero l’opposizione in Consiglio comunale, se lascia carta bianca su decisioni tanto delicate?

Facciamoci due domande.

E non smettiamo di pretendere trasparenza e rispetto dei criteri democratici nelle scelte pubbliche.